Gli sconti, sia sui siti online che nei negozi fisici, che vengono realizzati sia in periodi di saldi sia in periodi “normali”, hanno l’obbligo di seguire nuove regole, decisamente stringenti, volte a favorire la massima chiarezza e trasparenza. In realtà, secondo un’indagine di Altroconsumo, che, come reso noto dall’associazione, sarà inviata all’Antitrust, sarebbero veramente pochi gli e-commerce a seguire queste regole, mentre la maggior parte interpreta le norme a proprio piacere e vantaggio, portando così a una maggiore confusione nei consumatori.
I prezzi scontati, come ha rilevato l’associazione Altroconsumo, ormai si possono trovare in qualsiasi momento dell’anno, non soltanto durante il periodo dei saldi o del Black Friday, e solitamente appaiono sotto forma di sconto in percentuale, nonostante, secondo alcune indagini, quello che attira di più i consumatori sia il doppio prezzo, ovvero il confronto tra il prezzo di partenza e quello finale scontato.
Nel corso degli anni si è spesso assistito a prezzi di partenza scelti in modo arbitrario da tutti i venditori, ma dal primo luglio di quest’anno l’entrata in vigore di una modifica del Codice del consumo ha deciso che ogni annuncio di riduzione del prezzo deve essere accompagnato dall’indicazione di un prezzo di riferimento, il quale deve essere il prezzo più basso a cui è stato venduto il prodotto scelto nei 30 giorni precedenti.
L’articolo 17-bis del Codice del consumo dice, infatti, che “ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione della riduzione”. In pratica, per permettere al consumatore di confrontare i prezzi e comprendere se lo sconto è conveniente, ogni annuncio di riduzione del prezzo di un prodotto deve essere accompagnato dall’indicazione di un prezzo di riferimento, cioè del prezzo più basso a cui è stato venduto il prodotto nei 30 giorni precedenti. Se gli sconti offerti sono progressivi, il prezzo di riferimento resta fisso.
Secondo l’indagine di Altroconsumo, la maggior parte degli e-commerce continua a indicare un prezzo pieno, il quale viene solitamente barrato e seguito dal prezzo scontato. Il problema è che non è dato sapere se il prezzo pieno sia effettivamente il prezzo precedente più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti oppure quello di listino. Tra questi negozi accusati ci sono anche HM, Adidas, Manomano e Mondadori.
Sempre all’interno del rapporto dell’indagine di Altroconsumo, si può leggere che molti negozi online hanno mal interpretato (non si sa se in modo intenzionale o meno) le regole entrate in vigore dal primo luglio, indicando le riduzioni del prezzo in modo non conforme e in maniera poco chiara e assolutamente non trasparente. Tra questi, sempre secondo Altroconsumo, ci sarebbero Amazon, Ebay, QVC, Asos e Zalando. Altri ancora, invece, sono accusati di indicare lo sconto solo a seguito dell’applicazione di un “coupon” generato e fornito dallo stesso professionista sul sito, sottraendosi di fatto all’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato ai consumatori nei 30 giorni precedenti, come nel caso dei siti Prenatal e Zooplus. I siti promossi, invece, secondo Altroconsumo, i quali sono risultati essere virtuosi nel seguire le nuove regole e che indicano chiaramente che il prezzo barrato soggetto ad offerta è il più basso praticato per quel prodotto nel mese precedente, sono MediaWorld, Unieuro, Comet, Monclick, Yoox e Sephora.
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